Termini e condizioni
Condizioni generali di vendita e fornitura della Monolith Fleisch- und Teigwarenfabrik GmbH
1. Ambito di applicazione, conclusione del contratto
1.1 Queste condizioni di vendita della Monolith Fleisch- und Teigwarenfabrik GmbH (di seguito: fornitore) si applicano esclusivamente alle transazioni di vendita del fornitore. Si applicano anche a tutte le future transazioni di vendita, anche se non vengono nuovamente concordate espressamente. Il fornitore si oppone alle condizioni generali dell'acquirente; esse diventano efficaci nei suoi confronti solo se egli vi acconsente per iscritto. Le condizioni di vendita si applicano anche se il fornitore, a conoscenza di condizioni contrastanti o divergenti dell'acquirente, esegue la consegna senza riserve.
1.2 L'acquirente può cedere i diritti solo con il consenso scritto del fornitore.
1.3 Le offerte del fornitore sono senza impegno. Un contratto si conclude, salvo diverso accordo scritto nel singolo caso, con la consegna della merce all'acquirente.
1.4 Tutti gli accordi stipulati tra il fornitore e l'acquirente al momento della conclusione del contratto riguardanti la rispettiva transazione di vendita sono riportati per iscritto in queste condizioni di vendita e (se presenti) in altri accordi contrattuali tra acquirente e fornitore. Tali altri accordi contrattuali scritti (se presenti) delle parti contraenti relativi alla rispettiva transazione di vendita prevalgono su queste condizioni di vendita. Salvo diversa indicazione esplicita in queste condizioni, esse integrano tali accordi contrattuali scritti, purché non siano in contrasto con essi. In caso di conflitto, prevalgono gli altri accordi contrattuali scritti.
2. Consegna, tempi di consegna, impedimenti alla prestazione, somma forfettaria in caso di mancato ritiro
2.1 L'indicazione dei tempi di consegna è non vincolante, se le date non sono state espressamente confermate per iscritto. Le date di consegna vincolanti si prorogano per il periodo in cui l'acquirente non esegue tempestivamente le prestazioni e le collaborazioni a lui dovute.
2.2 Il fornitore ha il diritto di effettuare consegne parziali ragionevoli e accettabili.
2.3 L'obbligo del fornitore di consegnare è subordinato al fatto che egli stesso venga fornito in modo tempestivo e corretto dal proprio fornitore precedente, a meno che il fornitore non abbia causato colpevolmente la mancata o tardiva fornitura da parte del fornitore precedente.
2.4 Se il fornitore, per cause di forza maggiore o altri eventi a lui non imputabili e non controllabili (ad esempio disposizioni amministrative, cessazione delle possibilità di importazione o esportazione, interruzioni operative, scioperi, inondazioni, incendi, furti), non può consegnare conformemente al contratto temporaneamente o permanentemente, il fornitore è esonerato dall'obbligo di consegna per la durata e nell'ambito di tali eventi ed è anche autorizzato a recedere dal contratto senza che l'acquirente possa avanzare richieste di risarcimento danni o altri diritti. Ciò vale anche se tali circostanze si verificano presso il fornitore precedente. Il fornitore informa immediatamente l'acquirente dell'inizio e della fine di tali impedimenti. L'acquirente può chiedere al fornitore di dichiarare entro un termine ragionevole se intende recedere dal contratto a causa dell'impedimento o consegnare entro un termine ragionevole. Se il fornitore non si dichiara immediatamente, l'acquirente può a sua volta recedere dal contratto.
2.5 Gli ordini obbligano l'acquirente al ritiro e al pagamento della merce. Se un acquirente rifiuta ingiustificatamente il ritiro e il pagamento della merce, deve risarcire il danno subito con una somma forfettaria pari al 50% del prezzo netto concordato della merce interessata, e per merci che il fornitore non tiene abitualmente nel suo assortimento, con una somma forfettaria pari al 75% del prezzo netto concordato della merce interessata.
Ciò non si applica se l'acquirente dimostra di non essere responsabile del mancato ritiro. In ogni caso, l'acquirente ha il diritto di dimostrare che il fornitore ha subito nessun danno o un danno minore. La presente clausola non esclude la richiesta di ulteriori risarcimenti danni o altri diritti del fornitore. Le somme forfettarie saranno detratte.
3. Spedizione e passaggio del rischio
3.1 Salvo diverso accordo, la merce ordinata viene consegnata all'indirizzo di consegna indicato dall'acquirente (bordo marciapiede o, se presente: rampa), senza che ciò comporti un'obbligazione di consegna. Il percorso e il mezzo di spedizione sono a discrezione del fornitore,
3.2 Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'acquirente o per sua colpa, la merce è depositata a rischio e spese dell'acquirente, fatto salvo il diritto del fornitore di avanzare ulteriori pretese legali.
3.3 Il rischio di perdita o danneggiamento accidentale della merce passa all'acquirente al momento della consegna della merce al vettore/spedizioniere/trasportatore proprio.
4. Prezzi e pagamento
4.1 I prezzi si intendono al netto dell'IVA e, se del caso, al netto del deposito cauzionale. I costi di trasporto e imballaggio sono inclusi nel prezzo concordato all'interno della Germania – a partire da un valore minimo d'ordine lordo di € 500 (incluso deposito).
4.2 Salvo diverso accordo, la consegna avviene con contrassegno. In caso di ordine di addebito o di addebito diretto SEPA aziendale, l'importo da pagare sarà addebitato entro 14 giorni dal ricevimento della merce.
4.3 Cambiali o assegni sono accettati dal fornitore solo in base a un accordo scritto corrispondente e sempre solo a titolo di pagamento.
4.4 In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'acquirente, si applicano le disposizioni di legge.
4.5 Se al fornitore vengono a conoscenza circostanze che mettono in dubbio l'affidabilità creditizia dell'acquirente, il fornitore ha il diritto di esigere l'intero debito residuo. In questo caso, il fornitore ha inoltre il diritto di richiedere pagamenti anticipati o garanzie. L'adempimento degli obblighi di consegna derivanti da ulteriori contratti può essere subordinato dal fornitore al ricevimento del pagamento anticipato corrispondente. Inoltre, al fornitore spetta il diritto di rifiuto della prestazione ai sensi del § 321 BGB ("eccezione di incertezza").
4.6 Il diritto di compensazione o di ritenzione spetta all'acquirente solo se le sue contropretese sono state accertate con sentenza definitiva o non sono contestate. L'acquirente non è in alcun caso autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione per una contropretesa derivante da un altro rapporto contrattuale.
5. Obbligo di ispezione e reclamo
5.1 L'acquirente è obbligato a controllare la merce al momento della consegna nel luogo di destinazione concordato o al ritiro immediato della merce in caso di ritiro diretto
5.1.1 esaminare per quantità, peso e imballaggio e annotare per iscritto eventuali reclami sulla merce sulla bolla di consegna, sulla lettera di vettura o su una ricevuta di ricezione, e
5.1.2 effettuare almeno un controllo qualità rappresentativo tramite campionamento. In misura adeguata, l'imballaggio come scatole, pellicole ecc. deve essere aperto e la merce deve essere controllata per aspetto esterno, odore e sapore; la merce congelata deve essere scongelata a campione per questo scopo.
5.1.3 Per il resto si applica il § 377 HGB. Le ispezioni ai sensi dei punti 5.1.1 e 5.1.2 devono essere effettuate dall'acquirente a proprie spese.
5.2 In caso di reclami per eventuali difetti, l'acquirente deve rispettare le seguenti forme e termini:
5.2.1 Il reclamo deve essere effettuato entro la fine del giorno lavorativo successivo alla consegna della merce al luogo di destinazione concordato o, in caso di ritiro diretto, al momento del ritiro della merce.
5.2.2 In caso di reclamo per un difetto nascosto, che non è stato scoperto nonostante un'ispezione iniziale regolare secondo il punto 5.1.2, si applica il seguente termine:
Il reclamo deve essere effettuato entro la fine del giorno lavorativo successivo alla constatazione del difetto nascosto; il reclamo deve avvenire al più tardi entro due settimane dalla consegna al luogo di destinazione concordato o dal ritiro (in caso di ritiro diretto).
5.2.3 Il reclamo deve pervenire a noi per iscritto entro i termini sopra indicati. Un reclamo telefonico non è sufficiente e non sarà preso in considerazione. Un reclamo rivolto agli agenti di commercio non è possibile e non sarà preso in considerazione.
5.2.4 Dal reclamo devono risultare chiaramente il tipo e l'entità del difetto presunto.
5.2.5 L'acquirente è obbligato a mettere a disposizione la merce contestata per l'ispezione da parte nostra, di un nostro incaricato o di un perito da noi designato. Se il reclamo riguarda merce surgelata, l'acquirente è obbligato a conservarla rispettando le normative legali pertinenti. Deve essere fornita la prova della catena del freddo ininterrotta.
5.3 I reclami riguardanti quantità, peso e imballaggio della merce sono esclusi in assenza della nota necessaria secondo il punto 5.1.1 sulla bolla di consegna, la lettera di vettura o la ricevuta di ricezione. I reclami sono inoltre esclusi non appena l'acquirente miscela, spedisce ulteriormente, vende o lavora la merce.
5.4 La merce non reclamata in forma e termine è considerata approvata e accettata.
6. Garanzia
6.1 Per i diritti dell'acquirente in caso di difetti materiali e giuridici si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito. Restano fatti salvi i regolamenti speciali di legge sul regresso del fornitore ai sensi degli §§ 478, 479 BGB.
6.2 La base della responsabilità per difetti del fornitore è principalmente l'accordo sulla qualità della merce. Se la qualità non è stata concordata, si deve valutare secondo la normativa legale se esiste un difetto o meno. Tuttavia, il fornitore non assume alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche del produttore o di terzi.
6.3 Le pretese dell'acquirente per difetti, o altre pretese basate su un difetto, presuppongono che l'acquirente abbia adempiuto ai suoi obblighi di reclamo secondo il punto 5.
6.4 Se la cosa consegnata è difettosa, il fornitore può inizialmente scegliere se adempiere alla prestazione sostitutiva eliminando il difetto (riparazione) o consegnando una cosa priva di difetti (consegna sostitutiva). Il diritto del fornitore di rifiutare la prestazione sostitutiva alle condizioni di legge rimane invariato.
6.5 L'acquirente deve concedere al fornitore il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento sostitutivo dovuto, in particolare consegnare la merce su richiesta del fornitore per scopi di verifica.
6.6 Se l'adempimento sostitutivo è fallito o un termine ragionevole fissato dall'acquirente per l'adempimento sostitutivo è scaduto senza esito o è superfluo secondo le disposizioni di legge, l'acquirente può recedere dal contratto di acquisto interessato o ridurre il prezzo di acquisto. Tuttavia, non sussiste il diritto di recesso per un difetto insignificante. Se il difetto riguarda solo una parte della merce, l'acquirente può recedere dall'intero contratto solo se può legittimamente sostenere di non avere interesse alla consegna della restante merce (priva di difetti) del contratto in questione. Le pretese dell'acquirente per risarcimento danni o rimborso delle spese inutili esistono solo secondo quanto previsto al punto 7 e sono altrimenti escluse.
6.7 I diritti di garanzia si prescrivono entro un anno dalla consegna. Questo termine non si applica alle richieste di risarcimento danni del fornitore derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, da violazioni dolose o gravemente colpose degli obblighi da parte del fornitore o dei suoi ausiliari, o se il fornitore ha occultato fraudolentemente un difetto che dà diritto alla garanzia o ha assunto una garanzia sulla qualità della cosa. Per i casi indicati nella seconda frase si applica il termine di prescrizione legale di due anni.
6.8 La garanzia decade se l'acquirente non rispetta le condizioni di conservazione previste per l'oggetto dell'acquisto, ad esempio interrompendo la catena del freddo per i prodotti surgelati.
6.9 Se la merce difettosa deve essere restituita al fornitore secondo quanto previsto (ad esempio per consegna sostitutiva promessa o recesso legittimo), la merce deve essere restituita nella confezione originale non aperta (eccezione: campioni e merce reclamata dal cliente) entro 7 giorni dalla richiesta.
7. Responsabilità del fornitore per violazioni degli obblighi di qualsiasi tipo (inclusi atti illeciti)
7.1 Il fornitore è responsabile in caso di dolo, anche dei suoi ausiliari, secondo le disposizioni di legge.
7.2 Il fornitore è responsabile in caso di colpa grave, anche dei suoi ausiliari, secondo le disposizioni di legge, ma limitatamente all'entità dei danni che il fornitore prevedeva come possibile conseguenza di una violazione contrattuale al momento della conclusione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere applicando la normale diligenza commerciale ("danni prevedibili"). I danni indiretti e consequenziali derivanti da difetti dell'oggetto della fornitura sono inoltre risarcibili solo nella misura in cui tali danni sono tipicamente prevedibili nell'uso conforme alla destinazione dell'oggetto della fornitura.
7.3 In caso di danni materiali e patrimoniali causati da negligenza, il fornitore e i suoi ausiliari sono responsabili solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale, ma limitatamente all'entità dei danni prevedibili definiti più dettagliatamente al punto 7.2; (gli obblighi contrattuali essenziali sono quelli la cui adempienza caratterizza il contratto e su cui la controparte può fare affidamento).
7.4 Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità dei precedenti paragrafi 2 e 3 non si applicano nei casi di responsabilità legale inderogabile ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, in caso di comportamento doloso, nonché in caso di assunzione di garanzia e in caso di lesione colposa della vita, del corpo o della salute.
8. Riserva di proprietà
8.1 Il fornitore si riserva la proprietà della merce consegnata fino al completo pagamento di tutte le pretese attuali e future nei confronti dell'acquirente, anche derivanti da forniture precedenti (merce riservata).
8.2 L'acquirente è autorizzato a rivendere la merce riservata nel normale corso degli affari, purché non sia in ritardo con i pagamenti. L'acquirente cede fin d'ora al fornitore che accetta questa dichiarazione di cessione tutti i crediti verso il cliente per un importo pari al valore fatturato della merce riservata. L'acquirente rimane autorizzato a riscuotere questi crediti anche dopo la cessione. Il diritto del fornitore di riscuotere il credito personalmente rimane invariato. Tuttavia, il fornitore si impegna a non riscuotere il credito personalmente finché l'acquirente adempie regolarmente ai suoi obblighi di pagamento nei confronti del fornitore.
8.3 Se la merce riservata viene lavorata dall'acquirente, si conviene che la lavorazione avvenga per conto e a nome del fornitore in qualità di produttore e che il fornitore acquisisca direttamente la proprietà o – se la lavorazione avviene con materiali di più proprietari o il valore della cosa lavorata è superiore al valore della merce riservata – la comproprietà (proprietà frazionata) della nuova cosa creata in proporzione al valore della merce riservata rispetto al valore della nuova cosa creata. Nel caso in cui tale acquisizione di proprietà non dovesse avvenire a favore del fornitore, l'acquirente trasferisce fin d'ora la sua futura proprietà o – nella proporzione sopra indicata – la comproprietà della nuova cosa creata come garanzia al fornitore. Se la merce riservata viene unita o mescolata in modo inseparabile con altre cose per formare un'unica cosa e una delle altre cose è da considerarsi la cosa principale, il fornitore, nella misura in cui la cosa principale gli appartiene, trasferisce all'acquirente la comproprietà proporzionale dell'unica cosa nel rapporto indicato nella frase 1.
8.4 In caso di ritardo nel pagamento o di altro comportamento contrario al contratto da parte dell'acquirente, il fornitore ha il diritto di concedere all'acquirente un termine supplementare ragionevole per adempiere o porre rimedio. Dopo il decorso infruttuoso del termine, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione della merce riservata. In questo caso, l'acquirente è obbligato a restituire la merce. Il ritiro della cosa acquistata costituisce una risoluzione del contratto.
8.5 L'acquirente è obbligato a trattare con cura la merce riservata, in particolare a rispettare le condizioni di conservazione applicabili alla merce riservata. L'acquirente custodisce la merce riservata gratuitamente per il fornitore.
8.6 In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, l'acquirente indicherà la proprietà del fornitore; inoltre, l'acquirente deve informare immediatamente per iscritto il fornitore.
8.7 Il fornitore si impegna, su richiesta dell'acquirente, a liberare le garanzie a lui spettanti nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie superi le pretese da garantire di oltre il 10%; la scelta delle garanzie da liberare spetta al fornitore.
9. Articoli a cauzione
Gli articoli a cauzione come bottiglie, casse e pallet vengono – nella misura in cui esiste un obbligo legale di restituzione – ritirati dal fornitore nell'ambito di una delle consegne successive, ma solo se si tratta di articoli assortiti, puliti e provenienti dal assortimento del fornitore e se prima della restituzione è stato compilato un relativo buono cauzionale o il modulo online corrispondente. Gli articoli a cauzione vengono inoltre ritirati solo nella quantità precedentemente ordinata. Successivamente viene emesso un accredito per gli articoli a cauzione restituiti.
10. Disposizioni finali
10.1 Il luogo di adempimento e la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale, nonché per la sua costituzione e validità, è la sede del fornitore. Inoltre, il fornitore ha il diritto di agire giudizialmente contro l'acquirente anche presso la sua sede.
10.2 I contratti stipulati tra il fornitore e l'acquirente sono soggetti alla legge della Repubblica Federale di Germania, escludendo la Convenzione sulle vendite internazionali di merci (Convenzione UNCITRAL sulla vendita internazionale di merci).
10.3 L'invalidità di singole clausole non pregiudica la validità delle altre clausole del contratto. Le parti contraenti si impegnano a sostituire le clausole invalide con disposizioni che corrispondano economicamente il più possibile alle clausole invalide.
Stato: 15.01.2025